Statuto - VOIENOINSIEME

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Statuto dell’associazione “VoI&NoinSieme Onlus” ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

Art.1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita con sede presso i locali della CLINICA ONCOLOGICA, Presidio SS. Annunziata, 14° Livello Corpo A, via Dei Vestini 5, 66100 Chieti, l’Associazione di Volontariato denominata “VoI&NoinSieme Onlus”.
L’Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo “ONLUS”.
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.
La variazione della sede nell’ambito del Comune di CHIETI non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato; l’associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2
SCOPI E FINALITÀ
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività:
1. Fornire sostegno e assistenza sanitaria intraospedaliera ai malati oncologici: tale finalità verrà espletata prevalentemente attraverso la cessione di beni e la prestazione di servizi atti a migliorare la condizione fisica e psichica di pazienti affetti da neoplasia, afferenti alle unità operative della Clinica Oncologica dei Presidii Ospedaliero SS. Annunziata di Chieti e G. Bernabeo di Ortona;
2. Promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo della oncologia, con la possibilità di sostenere progetti di studio e borse di studio;
3. Promuovere e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento professionale, a titolo gratuito, di personale medico e paramedico e di altre discipline scientifiche affini alla oncologia medica;
4. Promuovere attività educativo-divulgative pertinenti all’oncologia


Art. 3
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di
a. specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
7. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
8. contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
9. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 4
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione
b) accettare lo Statuto e il regolamento interno
c) prestare la propria opera per sostenere l’attività.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione; l’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.
3. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire.
5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Sono membri dell’associazione i Soci Fondatori, i Soci volontari dell’Associazione e i Soci Benemeriti. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa. Sono soci volontari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci Benemeriti coloro che in sede di adesione all’associazione versino almeno la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00). Sono soci Onorari coloro che per l’opera svolta, tali siano dichiarati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa viene lasciata alla libera scelta dell’associato, ma comunque non inferiore a 10 Euro/anno.

Art. 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI ASSOCIATI
Sono associati dell’associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
La qualifica di associato si perde:
1. per recesso;
2. per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti
3. per esclusione;
4. per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l ‘associazione;
5. per decesso.
L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
3. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’associazione.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità.
L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono obbligati:
1. a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3. a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
4. a prestare la loro opera a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Le eventuali ripetute morosità o il ripetuto mancato rispetto delle norme statutarie verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
Gli associati hanno diritto:
1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’associazione:
1. l’Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. il Presidente Vicario
5. Il Segretario
6. Il Tesoriere
L’elezione degli Organi dell’associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo e attivo.

Art. 8
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’associazione
ed inoltre:
1. approva il bilancio relativamente a ogni esercizio;
2. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Presidente Vicario, del Segretario, del Tesoriere.
3. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti interni;
5. delibera l’esclusione degli associati dell’associazione;
6. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Presidente Vicario e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da 11 eletti dall’Assemblea degli associati, compresi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo devono essere aderenti all’Associazione, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Il Presidente Onorario ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. predisporre il bilancio;
3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
5. decidere sugli investimenti patrimoniali;
6. stabilire l’importo delle quote annue di associazione;
7. decidere sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
8. stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
9. nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
10. conferire e revocare procure;
11. compilare l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
12. nominare il Presidente Onorario.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Presidente Vicario e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Presidente Vicario, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
PRESIDENTE E PRESIDENTE VICARIO
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Presidente Vicario. In caso di dimissioni, spetta al Presidente Vicario convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
IL SEGRETARIO
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il Presidente, i Presidente Vicario e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del Libro degli Associati.

Art. 12
IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 13
PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e viene scelto tra personalità della Regione Abruzzo che si sono particolarmente distinte per l’opera svolta a sostegno delle finalità dell’associazione.
Il Presidente Onorario rappresenta l’associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.
Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato o fino a sua rinuncia.

Art. 14
GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Articolo 15
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:
1. libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
2. libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3. libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 16
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Chieti.

Art. 17
NORMA FINALE
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) operanti in identico o analogo settore.

Art. 18
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.



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